Criteri per la deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009
Decreto legislativo n. 59 del 2004
Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Consulta l'allegato per conoscere la deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico deliberata dal consiglio di istituto.

Allegati

deroghe validità anno scolastico 22-23.pdf